Statuto e Regolamento del
CENTRO PSICOANALITICO DI PAVIA
2016
SOCIETA’ PSICOANALITICA ITALIANA
Statuto del
CENTRO PSICOANALITICO DI PAVIA
SOCIETA’ PSICOANALITICA ITALIANA
Statuto e Regolamento del
CENTRO PSICOANALITICO DI PAVIA
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Questa è la seconda edizione dello statuto del CPdP, accolta dopo votazione su proposta dell’Esecutivo nazionale nel marzo del 2016.
Prima edizione redatta nel 2011.
INDICE STATUTO
Art.1 Costituzione
Art.2 Sede
Art.3 Scopo
Art.4 Soci
Art.5 Soci onorari
Art.6 Ospiti
Art. 7 Quote
Art. 8 Perdita della qualità di socio
Art. 9 Organi del Centro
Art. 10 L’Assemblea dei soci
Art. 11 Comitato Esecutivo
Art. 12Composizione del Comitato Esecutivo
Art. 13 Fondo e patrimonio
Art. 14 Scioglimento
STATUTO
Art. 1 Costituzione
Nel 2011 è costituita l’Associazione denominata Centro Psicoanalitico di Pavia, sezione locale della Società Psicoanalitica italiana S.P.I. di cui accetta Statuto, Regolamento, Procedure e Codice Deontologico.
Il Centro ha come finalità la tutela della psicoanalisi e della professionalità dei propri Soci e la ricerca e l’aggiornamento in psicoanalisi nel rispetto della specificità locale e culturale del Centro stesso.
Art. 2 Sede
Il Centro ha sede in Pavia, via Frank, 11. Viene fatta salva la facoltà di modificare la sede senza necessità di modificare lo Statuto.
Art. 3 Scopo
Il Centro non ha fini di lucro. Promuove e realizza lo scopo societario della S.P.I. di sviluppare lo studio della psicoanalisi e l’aggiornamento professionale mantenendo la specificità locale e culturale che gli appartengono.
Il Centro favorisce la diffusione e la tutela della psicoanalisi nei suoi aspetti teorici e clinici, gli scambi culturali, anche con altre discipline rappresentate sia da Istituzioni che da singoli studiosi e, nell’ambito delle sue finalità scientifiche, può compiere tutte le operazioni consentite dalla legge per il raggiungimento dei propri scopi e, nel rispetto di questi, può offrire servizi a soggetti pubblici e privati, comprese le persone fisiche.
Art. 4 Soci
Sono Soci del Centro oltre ai Soci fondatori, i soci già iscritti alla SPI la cui domanda di ammissione presentata al Presidente del Centro, sia stata accolta.
I Soci della SPI sono tenuti all’iscrizione, che avviene dietro domanda dell’interessato, ad almeno un Centro.
I Candidati dell’Istituto Nazionale di Training (I.N.T.) della S.P.I., nella qualità di Candidati della SPI e previo parere favorevole del Comitato Esecutivo del Centro e della sezione locale dell’I.N.T. da essi frequentata, partecipano alle attività del Centro.
Possono inoltre far parte del Centro, come Soci, gli psicoanalisti dell’IPA o di altri Centri della SPI.
La domanda di ammissione va presentata al Presidente del Centro e segue le medesime modalità previste per gli altri Soci.
La qualità di Socio del Centro comporta l’accettazione del presente Statuto, del Regolamento e delle eventuali procedure nonché l’obbligo di procedere al pagamento delle quote associative.
I Soci hanno il diritto al controllo dell’andamento del Centro con la possibilità di avere l’accesso alla documentazione gestionale e assembleare del Centro stesso.
Qualsiasi causa estintiva del rapporto associativo con la SPI o con l’IPA importerà la cessazione del rapporto associativo con il Centro.
Il Centro non garantisce la competenza dell’associato e non risponde in alcun modo degli eventuali illeciti di qualsiasi genere commessi dall’Associato.
Ogni Socio del Centro ha diritto ad esprimere il proprio voto. I Soci già iscritti in altri Centri hanno il diritto di voto.
Art. 5 Soci onorari
L’Assemblea può conferire la qualifica di Socio Onorario a eminenti studiosi che abbiano acquisito particolari meriti scientifici e culturali nei confronti della psicoanalisi. Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento della quota. Il Socio Onorario non ha diritto di voto, salvo che si tratti di un socio della S.P.I.
Art. 6 Ospiti
Possono fare temporaneamente parte del Centro, come membri ospiti, psicoanalisti dell’I.P.A. o di altri Centri della S.P.I. che ne facciano richiesta al Presidente del Centro e siano autorizzati dal Comitato Esecutivo del Centro.
Nell’ambito di specifiche iniziative culturali e scientifiche possono essere ammessi ospiti non psicoanalisti.
Art. 7 Quote
I Soci del Centro, dall’atto dell’ammissione, sono tenuti al regolare pagamento della quota annuale. Le modalità e l’ammontare di tali versamenti vengono stabiliti dall’Assemblea Ordinaria del Centro.
Art. 8 Perdita della qualità di Socio
Il Socio perde tale qualità per il venir meno della condizione di socio della S.P.I.,per morosità, per gravi motivi, per dimissioni. Queste ultime saranno effettive dopo la prima Assemblea Ordinaria successiva del Centro. L’esclusione del Socio per gravi motivi viene proposta dal Comitato Esecutivo del Centro e deve essere approvata dall’Assemblea Ordinaria del Centro. Ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci, oppure tra uno o più Soci e gli organismi del Centro, sarà devoluta al Comitato Esecutivo Nazionale della S.P.I.
Art. 9 Organi del Centro
Essi sono:
- l’Assemblea dei Soci
- il Comitato Esecutivo
- il Presidente.
Art. 10 L’Assemblea dei Soci
Per la gestione della propria attività il Centro è governato dall’Assemblea dei Soci che è l’organo deliberante del Centro. Ogni Socio ha diritto di voto, purchè sia in regola con la quota sociale
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del programma scientifico e del bilancio. E’ convocata con preavviso di quindici giorni dal Presidente, con indicazione dell’ordine del giorno e dell’eventuale seconda convocazione. L’Assemblea straordinaria si riunisce ogni volta che il Comitato Esecutivo o il Presidente del Centro lo ritengano opportuno o 1/10 dei soci lo richieda, ed è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria.
Il Comitato esecutivo ha la facoltà di scegliere, per ciascuna deliberazione, se la votazione debba avvenire in assemblea, oppure tramite corrispondenza cartacea o telematica, o voto elettronico o altra forma consentita dalla normativa vigente.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Centro o, in mancanza di questi, dal Segretario Scientifico. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto d’intervenire all’Assemblea.
Le votazioni riguardanti la nomina del Comitato Esecutivo, e ogni votazione concernente persone fisiche, dovranno avvenire a scrutinio segreto. Per queste ultime, il Presidente nomina un segretario e due scrutatori. Delle riunioni dell’Assemblea verrà redatto il relativo verbale su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, in caso di votazioni a scrutinio segreto, dagli scrutatori.
L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà degli associati aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
I quorum di cui sopra si applicano anche per le modifiche dello Statuto e del Regolamento.
Le delibere dell’Assemblea, per l’esclusione di un Socio, richiedono il quorum deliberativo della maggioranza dei due terzi dei votanti.
Le votazioni relative allo scioglimento dell’Associazione o alla devoluzione del patrimonio residuo potranno avvenire esclusivamente in assemblea: in tali casi è richiesto il quorum deliberativo della maggioranza dei tre quarti degli associati.
I Soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri Soci con delega scritta e ogni Socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 11 Comitato Esecutivo
L’Associazione è amministrata dal Comitato Esecutivo.
I componenti del Comitato Esecutivo sono eletti, tra i Soci del Centro, nell’Assemblea ordinaria, con voto segreto e a maggioranza. In caso di parità dei voti, si procederà al ballottaggio con nuova votazione.
Il Comitato Esecutivo dura in carica 4 anni e i suoi membri non possono essere rieletti consecutivamente per la stessa carica. In caso di dimissioni o decesso di un componente, il Comitato Esecutivo convoca l’Assemblea ordinaria dei Soci del Centro, che, con nuove elezioni, provvede a nominare un nuovo membro, che rimane in carica fino alla fine del mandato del Comitato Esecutivo. Qualora il Comitato Esecutivo sia dimissionario, esso resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino a quando l’Assemblea, appositamente convocata, non avrà eletto il nuovo Comitato.
È prevista una scadenza unica elettorale per tutte le cariche. Nonché per le cariche in sostituzione straordinaria.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza dei votanti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 12 Composizione del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto da:
– Presidente
– Segretario Scientifico
– Segretario Amministrativo
– Tesoriere
– Consigliere.
Il Comitato Esecutivo può essere ulteriormente integrato da uno o più membri responsabili di funzioni specifiche, eletti dall’Assemblea Ordinaria.
Il Presidente è il rappresentante legale del Centro e mantiene i rapporti con la S.P.I. Convoca e presiede le assemblee del Centro, firma gli atti ufficiali e i verbali delle riunioni redatti dal Segretario Amministrativo.
Il Segretario Scientifico è il responsabile della realizzazione del programma scientifico e culturale approvato dall’Assemblea e rappresenta il Centro in seno alla Commissione Scientifica della S.P.I.
Il Segretario Amministrativo cura l’elenco ufficiale dei Soci, redige e controfirma i verbali e ne cura la conservazione, custodisce l’archivio del Centro, cura lo scambio d’informazioni tra Soci e il Comitato Esecutivo, redige le comunicazioni per il Notiziario della S.P.I., dà esecuzione ai deliberata dell’Assemblea, è rappresentante del Centro presso la Commissione intercentri.
Il Tesoriere tiene la contabilità del Centro e redige il bilancio consuntivo e preventivo da presentare ogni anno all’Assemblea per l’approvazione. Provvede alla riscossione delle quote sociali e segnala al Presidente le eventuali morosità per le opportune decisioni.
Il Consigliere svolge funzioni e incarichi specifici individuati dall’Esecutivo del Centro.
L’Assemblea elegge il Referente per bambini e adolescenti, la sua carica è direttamente correlata alla durata del Comitato esecutivo. Il Referente ha il compito, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento SPI, di collaborare con il Coordinatore b/a nazionale per l’aggiornamento e con la Segreteria scientifica del Centro.
Art. 13 Fondo e patrimonio
Il fondo del Centro è costituito dalle quote dei Soci, nonché dai beni con esse acquistati, dai contributi dell’I.N.T. per i candidati, dalle attività scientifiche e culturali del Centro, dai contributi eventualmente offerti dai Soci e da Enti pubblici o privati.
Il patrimonio è formato dai beni mobili ed immobili di cui è dotato il Centro.
Art. 14 Scioglimento
L’eventuale proposta di scioglimento del Centro andrà notificata all’Esecutivo Nazionale della S.P.I.. L’Assemblea provvederà, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto di voto, alla nomina di uno o più liquidatori per le pratiche relative alla devoluzione del patrimonio.
Per quanto non previsto nel presente Statuto vale quanto stabilito dallo Statuto e Regolamento della S.P.I. e dalle leggi vigenti.